I datori di lavoro sono tenuti a coprire una parte delle spese di viaggio dei dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici.

Questi viaggi devono essere effettuati con i mezzi pubblici o con servizi pubblici di noleggio biciclette.

La copertura è almeno del 50% del costo degli abbonamenti per i viaggi tra la residenza abituale e il luogo di lavoro (Codice del lavoro, art. R. 3261-1).

Il rimborso viene effettuato sulla base delle tariffe di 2a classe e deve corrispondere al viaggio più breve tra casa e luogo di lavoro. Deve avvenire al più tardi nel mese successivo a quello per il quale è stato utilizzato l'abbonamento.

Gli abbonamenti il ​​cui periodo di validità è annuale sono soggetti a rimborso distribuito mensilmente durante il periodo di utilizzo (Codice del Lavoro, art. R. 3261-4).

Il pagamento delle spese di trasporto da parte del datore di lavoro è subordinato alla consegna o, in mancanza, alla presentazione dei biglietti da parte del dipendente (Codice del lavoro, art. R. 3261-5).

, senza prova, non sei obbligato a coprire parte del costo dell'abbonamento.

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