Assenze per malattia legate al Covid-19: esenzioni dalle condizioni per il pagamento delle indennità giornaliere e integrazione datore di lavoro

Dall'inizio della crisi sanitaria, le condizioni per il diritto alle prestazioni giornaliere di sicurezza sociale e all'indennità aggiuntiva a carico del datore di lavoro sono state allentate.

Pertanto, il dipendente beneficia delle indennità giornaliere senza che siano richieste le condizioni di diritto, che sono:

lavorare almeno 150 ore su un periodo di 3 mesi di calendario (o 90 giorni); oppure contribuisca con uno stipendio almeno pari a 1015 volte l'importo della paga oraria minima durante i 6 mesi civili precedenti l'interruzione.

L'indennità viene corrisposta dal primo giorno di assenza per malattia.

Il periodo di attesa di 3 giorni è sospeso.

Anche il regime di indennità integrativa del datore di lavoro è stato reso più flessibile. Il dipendente beneficia dell'ulteriore indennità senza che venga applicata la condizione di anzianità (1 anno). Anche il periodo di attesa di 7 giorni è sospeso. Paghi lo stipendio aggiuntivo dal primo giorno di pensionamento.

Questo sistema eccezionale doveva applicarsi fino al 31 marzo 2021 compreso. Un decreto, pubblicato il 12 marzo 2021 all'art Giornale ufficiale, proroga le misure derogatorie fino al 1 giugno 2021 compreso.

Ma attenzione, questo ...