Dall'inizio del virus, sono state previste esenzioni dalle condizioni di ammissibilità per il beneficio delle prestazioni giornaliere di sicurezza sociale e di compensazione aggiuntiva a carico del datore di lavoro. Anche il periodo di attesa è stato sospeso.

Così, dal 1 febbraio 2020, i dipendenti esposti al Covid-19 che sono stati oggetto di una misura di isolamento, sgombero o permanenza in casa a causa in particolare del contatto con una persona malata di Coronavirus o dopo aver soggiornato in una zona colpita da un'epidemia focus, hanno beneficiato delle indennità giornaliere di sicurezza sociale senza dover soddisfare le condizioni relative alla durata minima dell'attività o al periodo minimo contributivo. Vale a dire, lavorare almeno 150 ore su un periodo di 3 mesi solari (o 90 giorni) o contribuire con uno stipendio almeno pari a 1015 volte l'importo della retribuzione minima oraria durante i 6 mesi solari precedenti l'interruzione. Sospeso anche il periodo di attesa di 3 giorni.

Questo regime dispregiativo ha subito modifiche nel corso del 2020, in particolare per quanto riguarda l'indennità aggiuntiva a carico del datore di lavoro.

Questo dispositivo eccezionale doveva terminare il 31 dicembre 2020. Ma sapevamo che sarebbe stato esteso. Un decreto, pubblicato il 9 gennaio ...