Ai sensi dell'articolo L. 1233-3 del Codice del lavoro, un licenziamento per motivi economici costituisce un licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del dipendente risultante dall'abolizione o dalla trasformazione del rapporto di lavoro o una modifica, rifiutata dal dipendente, di un elemento essenziale del contratto di lavoro, a seguito in particolare: difficoltà economiche, cambiamenti tecnologici, cessazione dell'attività dell'azienda, riorganizzazione attività necessarie per salvaguardare la propria competitività. In quest'ultima ipotesi, è giurisprudenza costante che la riorganizzazione dell'impresa necessaria a salvaguardarne la competitività può essere validamente invocata solo quando una minaccia pesa sulla competitività dell'impresa e che è proprio questa minaccia. che giustifica la riorganizzazione che ha comportato le sue cancellazioni, modifiche o trasformazioni di incarichi (Soc. 31 maggio 2006, n ° 04-47.376 P, RDT 2006. 102, oss. P. Waquet; 15 gennaio 2014, n ° 12-23.869 , Giurisprudenza Dalloz).

Pertanto, la preoccupazione per una migliore organizzazione non esime il datore di lavoro dall'obbligo di caratterizzare tale “minaccia” (Soc. 22 settembre 2010, n ° 09-65.052, giurisprudenza Dalloz).

Tuttavia, se il giudice deve verificare per un eventuale licenziamento economico la realtà e la gravità del motivo invocato, non gli appartiene comunque