Ai sensi dell'articolo L. 1152-2 del Codice del lavoro, nessun dipendente può essere sanzionato, licenziato o essere oggetto di una misura discriminatoria, diretta o indiretta, in particolare in termini di retribuzione, formazione, trasferimento , assegnazione, qualificazione, inquadramento, promozione professionale, trasferimento o rinnovo del contratto, per aver subito o rifiutato di subire ripetuti atti di molestia morale o per aver assistito a tali atti o averli collegati e nei termini dell'articolo L. 1152-3, ogni violazione del contratto di lavoro che si verifichi in violazione delle disposizioni è pertanto nulla.

In un caso giudicato il 16 settembre, un dipendente assunto come ingegnere progettista ha criticato il suo datore di lavoro per averlo ritirato ingiustificatamente da un incarico presso un'azienda cliente e non averglielo comunicato. le ragioni. In una lettera al suo datore di lavoro ha indicato che si considerava “in una situazione prossima alle molestie”. Sempre per posta, il datore di lavoro ha risposto che "una comunicazione insufficiente o addirittura assente con il cliente", che aveva "avuto ripercussioni negative sulla qualità dei deliverable e sul rispetto dei tempi di consegna", ha spiegato questa decisione. Dopo diversi tentativi infruttuosi da parte del datore di lavoro di convocare il dipendente per ottenere spiegazioni