Piccola eccezione nel panorama giuridico tradizionale, lo status di giornalista professionista è accompagnato da numerose regole che derogano al diritto del lavoro ordinario. A titolo di prova, è compito di una commissione arbitrale valutare l'importo del risarcimento dovuto ad un giornalista professionista abilitato o che intenda risolvere il suo contratto, quando la sua anzianità al servizio della stessa società supera i quindici anni. Si fa riferimento alla commissione anche quando il giornalista è accusato di comportamento grave o scorretto ripetuto, indipendentemente dalla durata dell'anzianità (Lavoro C., art. L. 1712-4). Si precisa che la Commissione arbitrale, composta in modo solidale, è l'unica competente a fissare l'importo dell'indennità di fine rapporto, ad esclusione di ogni altra giurisdizione (Soc.13 Apr.1999, n ° 94-40.090, Giurisprudenza Dalloz).

Se il beneficio del trattamento di fine rapporto è normalmente garantito ai "giornalisti professionisti", il problema è sorto tuttavia che riguarda più in particolare i dipendenti delle "agenzie di stampa". A tal proposito, la sentenza del 30 settembre 2020 riveste una certa importanza poiché chiarisce, al termine di un ribaltamento giurisprudenziale, la portata del dispositivo.

In questo caso, un giornalista reclutato nel 1982 era stato licenziato dall'Agence France Presse (AFP) per grave cattiva condotta il 14 aprile 2011. Aveva adito il tribunale del lavoro