Prima della creazione di uno status generale di whistleblower da parte della legge Sapin 2 (L. n ° 2016-1691, 9 dic.2016, relativa alla trasparenza, alla lotta alla corruzione e alla modernizzazione economica), il legislatore aveva già emanato alcune norme volte a tutelare i dipendenti che denunciavano in buona fede atti di corruzione (Labor C., art. L. 1161-1, abrogato dalla legge Sapin 2), grave rischio per salute pubblica o ambiente (C. trav., art. L. 4133-5, abrogato anche dalla legge Sapin 2) o fatti suscettibili di costituire reato o reato (C. trav., art. L. 1132-3-3).

Quest'ultima tutela è stata incorporata nel 2013 (L. n ° 2013-1117, 6 dic.2013, relativa alla lotta alle frodi fiscali e alle gravi delinquenze economiche e finanziarie) nel capitolo del codice del lavoro relativo al principio di discriminazione: "nessun dipendente può essere sanzionato, licenziato o essere oggetto di una misura discriminatoria, diretta o indiretta, [...] per aver riferito o testimoniato, in buona fede, a fatti costituenti reato o reato di cui sarebbe venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni ”. In caso di controversia, non appena la persona presenta fatti che consentono di presumere che abbia avuto relazione o ...