Contratto di apprendistato: inadempimento contrattuale

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro con il quale tu, in qualità di datore di lavoro, ti impegni a fornire all'apprendista una formazione professionale, in parte erogata in azienda e in parte in un centro di formazione per apprendistato (CFA) o sezione di apprendimento.

Può intervenire liberamente la risoluzione del contratto di apprendistato, durante i primi 45 giorni, consecutivi o meno, di tirocinio in azienda svolto dall'apprendista.

Trascorso questo periodo dei primi 45 giorni, la risoluzione del contratto può avvenire solo con un accordo scritto firmato da entrambe le parti (Codice del lavoro, art. L. 2-6222).

In mancanza di accordo, può essere avviata una procedura di licenziamento:

in caso di forza maggiore; in caso di colpa grave dell'apprendista; in caso di decesso di un datore di lavoro capogruppo in apprendistato nell'ambito di un'impresa individuale; o per l'impossibilità dell'apprendista di esercitare il mestiere per il quale voleva prepararsi.

La risoluzione del contratto di apprendistato può avvenire anche su iniziativa dell'apprendista. È una rassegnazione. Deve preventivamente contattare il mediatore della camera consolare e rispettare un termine di preavviso.

Contratto di apprendistato: risoluzione di comune accordo tra le parti

Se tu…