Contratti collettivi: le maggiorazioni per lavoro straordinario domenicale non sono dovute al dipendente che normalmente lavora quel giorno

Nel primo caso, un dipendente, addetto ai registratori di cassa all'interno di un'azienda di mobili, aveva sequestrato i giudici, con diverse richieste riguardanti il ​​lavoro domenicale.

La cronologia degli eventi si è svolta in due fasi.

In un primo periodo, tra il 2003 e il 2007, l'azienda aveva fatto ricorso abusivamente al lavoro domenicale, non essendo allora in ogni caso deroga al riposo domenicale.

In un secondo periodo, a partire da gennaio 2008, l'azienda si è trovata “nei chiodi”, poiché aveva beneficiato delle nuove disposizioni di legge che autorizzavano automaticamente gli esercizi commerciali di mobili a derogare alla regola del riposo domenicale.

In questo caso, il dipendente aveva lavorato la domenica durante questi due periodi. Tra le sue richieste, ha chiesto le maggiorazioni convenzionali per lavori eccezionali la domenica. Il contratto collettivo per il commercio di mobili (articolo 33, B) afferma quindi che " Per ogni lavoro domenicale eccezionale (nell'ambito delle deroghe al divieto di legge) ai sensi del Codice del lavoro, le ore lavorate sono retribuite sulla base di