La conclusione di una risoluzione contrattuale è soggetta ad una procedura particolarmente circoscritta dal legislatore, pegno di libera ed illuminata espressione della volontà delle parti. Inoltre appare classico che ciascuna delle parti riceva una copia dell'accordo, l'articolo 1375 del codice civile che prevede che l'atto "che stabilisce un contratto sinallagmatico è prova solo se è stato redatto in tanti originali quanti "ci sono parti con un interesse distinto". Cosa succede allora quando il datore di lavoro non è in grado di provare che una copia è stata consegnata al dipendente? È proprio su questo punto che la sentenza attualmente commentata fornisce risposte.
In questo caso, un dipendente assunto da un'azienda come copritetti aveva stipulato una rottura contrattuale con quest'ultima più di quindici anni dopo.
L'interessato ha quindi adito il tribunale del lavoro, invocando la nullità di tale risoluzione e chiedendo il relativo risarcimento, in quanto non aveva ricevuto copia del patto. Se il tribunale di primo grado respingeva l'interessato con la sua richiesta, la Corte d'Appello convalidava il ragionamento del dipendente annullando il contratto di risoluzione e indicava che tale annullamento produceva gli effetti di un licenziamento senza motivo reale.