Contratto collettivo SYNTEC-CINOV: tasso fisso in ore per i dipendenti che rientrano nella modalità 2 "svolgimento delle missioni"

Un dipendente ha lavorato come analista operativo in un'azienda IT. A seguito delle sue dimissioni, il dipendente aveva sequestrato il prud'hommes. In particolare, ha contestato la validità del contratto a orario fisso al quale era stato soggetto ai sensi del contratto collettivo SYNTEC-CINOV.

Il contratto a tempo determinato per l'interessato faceva riferimento alla modalità 2 “svolgimento della missione”, prevista dalla convenzione del 22 giugno 1999 relativa all'orario di lavoro (capitolo 2, articolo 3).

Questo testo prevede in particolare che la modalità 2 si applichi ai dipendenti non interessati dalle modalità standard o dallo svolgimento di missioni in completa autonomia. La registrazione dell'orario di lavoro viene effettuata in giorni, con un controllo dell'orario di lavoro effettuato annualmente.

La loro retribuzione comprende eventuali variazioni orarie compiute entro un limite il cui valore è al massimo del 10% per un orario settimanale di 35 ore. Infine, questi dipendenti non possono lavorare più di 219 giorni per l'azienda.

In questo caso, il dipendente ha inizialmente ritenuto di non essere coperto da un importo forfettario